Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PASSI

Percorsi Affettivi Secondo una Sessualità Integrata

SCOPO, SEDE E MEMBRI

Art. 1 Generalità e Sede

Sotto la denominazione PASSI è costituita un’associazione ai sensi dell’ art.60 CCS e seguenti, con sede presso il domicilio del Presidente.

Art. 2 Scopo

L’associazione PASSI non ha scopi lucrativi, è apolitica e aconfessionale.

Essa intende :

  • promuovere la realizzazione della persona umana attraverso lo sviluppo e la consapevolezza di sé in tutte le sue dimensioni: fisica, intellettuale, affettiva, sociale e spirituale;
  • affermare l’identità di genere maschile e femminile, riconoscendone peculiarità e differenze;
  • favorire un atteggiamento responsabile nei confronti della propria umanità;
  • sostenere e diffondere una cultura rispettosa dei valori della vita e dell’amore.

L’Associazione intende in particolar modo operare in ambiti relativi all’affettività e alla sessualità, offrendo: consulenza, progetti, organizzazione di corsi, seminari, incontri e altre attività che riterrà necessarie per il raggiungimento del suo scopo sociale .

La linea guida del suo operare si basa sul rispetto della crescita e dei tempi di ognuno: favorisce dunque la riflessione personale e il confronto nel gruppo per maturare scelte personali e individualizzate.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali nonché da contributi pubblici o privati, donazioni, lasciti di altre persone fisiche o giuridiche.

Art. 3 Soci

Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che intendono aiutarla nel raggiungimento degli scopi che si prefigge, accettando questo statuto. Si distinguono due tipi di soci:

  • i soci attivi che versano la quota sociale annuale ,
  • i soci sostenitori che versano un contributo a loro discrezione. Questi soci non hanno diritto di voto all’assemblea.

Art. 4 Ammissione

Le domande di ammissione devono essere presentate al comitato che è l’organo competente per decidere in merito alle stesse. Al momento dell’ammissione, ogni socio riceve una copia di questo statuto.

Art. 5 Dimissioni

Tutti i sociche non intendono più far parte dell’associazione PASSI devono presentare le proprie dimissioni, in forma scritta, al comitato, entro il 30 settembre, per la fine dell’anno civile.

Art. 6 Contributo annuo

Tutti i soci devono pagare la loro quota al momento in cui entrano a far parte dell’associazione PASSI e, in seguito, all’inizio di ogni anno civile.

Art. 7 Organi

Gli organi dell’Associazione sonol’assemblea generale, il comitato,i revisori dei conti.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 8 Generalità

PASSI indice un’assemblea generale ordinaria entro la fine del primo trimestre di ogni anno, convocata dal comitato, con l’indicazione delle trattande. I soci possono essere convocati tramite comunicazione scritta o posta elettronica. Eventuali proposte all’assemblea generale devono essere presentate in forma scritta al comitato, al più tardi entro la fine del mese di gennaio, di modo che dette proposte possano essere inserite, come trattande, nella convocazione dell’assemblea.
Tutti i soci possono partecipare all’assemblea. Salvo disposizioni contrarie di questo statuto, l’assemblea generale decide a maggioranza dei soci attivi presenti. A parità di voti, è decisivo quello del presidente. Per la validità delle assemblee è richiesta la presenza minima di almeno i 2/3 dei soci attivi. Trascorsa mezz’ora dall’orario fissato nella convocazione, l’assemblea verrà convocata in seconda istanza e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 9 Competenze

  • Sono competenza dell’assemblea:
  • l’approvazione del verbale
  • l’approvazione del rapporto del presidente
  • l’approvazione dei conti
  • l’approvazione del rapporto dei revisori
  • la quantificazione della quota sociale
  • l’elezione del comitato, del presidente e dei revisori dei conti
  • le decisioni circa gli indirizzi e gli orientamenti generali dell’Associazione
  • la modifica e l’approvazione dello statuto

Art. 10 Assemblea Straordinaria

Un’assemblea straordinaria dell’Associazione può essere convocata in ogni momento dal comitato. L’assemblea straordinaria sarà convocata con le stesse modalità dell’assemblea ordinaria.

COMITATO

Art. 11 Generalità

Il comitato viene eletto per un periodo di 2 anni, è rieleggibile ed è composto da un numero che varia da 3 a 7 membriscelti fra i soci attivi.

Il comitato si costituisce al suo interno per quanto riguarda le cariche di presidente, segretario e cassiere.

Il comitato si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 12 Competenze

Il comitato ha il compito di mettere in esecuzione le decisioni dell’assemblea e di decidere su tutte le questioni che non sono state espressamente devolute ad altri organi.

In particolare il comitato è incaricato di :

  • proporre e/o realizzare attività di diverso genere
  • preparare e convocare l’assemblea generale annuale
  • far rispettare lo statuto
  • rappresentare l’Associazione verso l’esterno: ogni progetto che vuole utilizzare il nome dell’Associazione deve essere sottoposto all’approvazione del comitato.

Il comitato può disporre delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle iniziative.
Ogni membro del comitato è tenuto a presenziare alle riunioni: eventuali mancanze devono essere giustificate nei confronti del presidente.
Normalmente il comitato si riunisce su invito del presidente.
Tale organo non potrà deliberare validamente se non sono presenti almeno 2/3 dei membri in carica. Le riunioni del comitato sono dirette dal presidente.

Art. 13 Cassiere

Il cassiere è responsabile della cassa e della contabilità e cura l’esazione delle quote sociali, eseguendo pure i pagamenti della società, previa presentazione degli atti firmati dal presidente. Alla chiusura della gestione annuale, il cassiere presenta il resoconto amministrativo ed il bilancio concernente la situazione patrimoniale.

Al più tardi 3 settimane dopo la fine dell’esercizio, egli presenta la contabilità al comitato che provvederà a convocare i revisori dei conti in carica.

Art. 14 Anno sociale

L’anno sociale inizia il 1 gennaio e termina al 31 dicembre.

Art. 15 Diritto di firma

Le firme congiunte :

  • del presidente e del cassiere;
  • oppure del presidente e del segretario

vincolano l’associazione verso l’esterno.

REVISORI DEI CONTI

Art.16 Generalità

Uno o due revisori dei conti, eletti dall’assemblea, rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Essi presentano un rapporto scritto all’assemblea ordinaria.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art.17 Scioglimento

L’assemblea generale può decidere lo scioglimento dell’associazione PASSI: tale decisione dovrà essere approvata da una maggioranza qualificata, corrispondente ai 3/4 dei soci attivi presenti. La proposta di scioglimento dovrà figurare, quale trattanda, nell’ordine del giorno.

In caso di scioglimento dell’associazione, i fondi della stessa saranno devoluti interamente ad un’ altra associazione/altro ente con scopi analoghi.

Art.18 Revisione

Questo statuto potrà essere riveduto in ogni momento.
Eventuali proposte di revisione dello statuto devono essere presentate al comitato che, a sua volta, le presenterà all’assemblea generale.
Tale trattanda dovrà figurare nell’ordine del giorno.
La revisione dello statuto necessita dell’approvazione di una maggioranza qualificata corrispondente ai3/4 dei soci attivi presenti all’assemblea.

Art.19 Disposizione Transitoria

Per ogni altra disposizione non prevista dal presente statuto valgono le decisioni prese dall’Assemblea.

In mancanza di ciò valgono le disposizioni del Codice civile svizzero. Questo statuto è stato approvato dall’assemblea costituente del 1 ottobre 2010 ed entra in vigore immediatamente.

 

Neggio, 1 ottobre 2010

Firma del presidente: Fabia Ferrari

Firma della segretaria: Rina Ceppi-Bettosini